Diritto di recesso

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (GU n.235 del 8-10-2005 - Suppl. Ordinario n. 162 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunita' europea; Visto  l'articolo  117  della  Costituzione,  come sostituito dalla legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  con riferimento ai
principi   di  unita',  continuita'  e  completezza  dell'ordinamento
giuridico,  nel  rispetto  dei valori di sussidiarieta' orizzontale e
verticale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista  la  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti
in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto normativo e
semplificazione  -  legge  di  semplificazione  per  il  2001,  ed in
particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o piu'
decreti  legislativi  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia  di  tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i
criteri  direttivi  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n.  59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del
2003,  e  nel  rispetto  dei  principi  e  dei  criteri direttivi ivi
richiamati;
Visto  l'articolo  2  della  legge  27  luglio  2004,  n.  186,  di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, nonche' l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224,  recante  attuazione  della  direttiva  85/374/CEE  relativa  al
ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative  degli  Stati membri in materia di responsabilita' per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
Vista   la  legge  10  aprile  1991,  n.  126,  recante  norme  per
l'informazione  del  consumatore, e successive modificazioni, nonche'
il  relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n.
101;
Visto  il  decreto  legislativo  15  gennaio  1992,  n. 50, recante
attuazione   della  direttiva  85/577/CEE  in  materia  di  contratti
negoziati fuori dei locali commerciali;
Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n. 74, recante
attuazione  della  direttiva  84/450/CEE  in  materia  di pubblicita'
ingannevole;
Visto  il  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di  cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385, come
modificato  dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto
1999, n. 342;
Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  111, recante
attuazione  della  direttiva  90/314/CEE  concernente  i  viaggi,  le
vacanze ed i circuiti tutto compreso;
Vista  la  legge  6  febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della
direttiva  93/13/CEE  concernente  le  clausole abusive nei contratti
stipulati  con  i  consumatori  ed  in  particolare  l'articolo 25, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare
gli articoli 18 e 19;
Vista  la  legge  30  luglio  1998,  n. 281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;
Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  1998, n. 427, recante
attuazione   della   direttiva   94/47/CE   concernente   la   tutela
dell'acquirente   per   taluni   aspetti   dei   contratti   relativi
all'acquisizione  di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
Visto  il  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n. 185, recante
attuazione  della  direttiva  97/7/CE  relativa  alla  protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000, n. 63, recante
attuazione   della  direttiva  98/7/CE,  che  modifica  la  direttiva
87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000, n. 67, recante
attuazione  della  direttiva  97/55/CE,  che  modifica  la  direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000, n. 84, recante
attuazione  della  direttiva  98/6/CE  relativa  alla  protezione dei
consumatori,   in  materia  di  indicazione  dei  prezzi  offerti  ai
medesimi;
Visto  il  decreto  legislativo  28  luglio  2000,  n. 253, recante
attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.
218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma
dell'articolo  15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
Visto   il  decreto  legislativo  23  aprile  2001,  n.  224,  come
modificato  dal  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante
attuazione   della   direttiva   98/27/CE  relativa  a  provvedimenti
inibitori  a  tutela  degli  interessi  dei  consumatori,  nonche' il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
19  gennaio  1999,  n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco
delle  Associazioni  dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale;
Visto  il  decreto  legislativo  2  febbraio  2002,  n. 24, recante
attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita
e delle garanzie di consumo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in   materia   di   protezione   dei   dati  personali  e  successive
modificazioni;
Visto  il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n. 172, recante
attuazione   della   direttiva  2001/95/CE  relativa  alla  sicurezza
generale dei prodotti;
Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo
7  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992, n. 74, in materia di
messaggi   pubblicitari   ingannevoli  diffusi  attraverso  mezzi  di
comunicazione;
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 16 dicembre 2004;
Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  generale del 20
dicembre 2004;
Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei
deputati, espresso il 10 marzo 2005;
Vista  la  segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato
in data 10 maggio 2005;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2005;
Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per
la  funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze
e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita' ed oggetto

1.  Nel  rispetto  della Costituzione ed in conformita' ai principi
contenuti  nei  trattati  istitutivi  delle  Comunita'  europee,  nel
trattato   dell'Unione   europea,  nella  normativa  comunitaria  con
particolare  riguardo  all'articolo 153 del Trattato istitutivo della
Comunita'  economica europea, nonche' nei trattati internazionali, il
presente  codice  armonizza  e  riordina  le  normative concernenti i
processi  di'  acquisto  e  consumo, al fine di assicurare un elevato
livello di tutela dei consumatori e degli utenti.